Il Presidente

PRESIDENTE - ART. 8 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale. Rimane in carica tre anni ed è eleggibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, vigila e cura che gli Organi dell'Associazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati.

In caso di assenza o di impedimento, così come in caso di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

A firma congiunta con il Tesoriere il Presidente può incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con banche e uffici postali, accendere depositi e sottoscrivere i relativi contratti, come pure può svolgere ogni altra attività relativa alle suddette operazioni, purché finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Presidente può nominare e costituire procuratori che rappresentino l'Associazione in giudizio nonché rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente svolge la sua attività coadiuvato dal Comitato di Presidenza composto dal Presidente stesso, dal Presidente Onorario e dal Vicepresidente.

Il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente o, in sua vece, il Consigliere più anziano, convoca d'urgenza l'Assemblea dei Delegati, qualora i Consiglieri cessati superino la metà dei componenti eletti a far parte del Consiglio.

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