Il Consiglio

CONSIGLIO - ART. 7 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018
 
7.1) – Composizione
Il Consiglio è composto dal Presidente, dall'eventuale Presidente Onorario e dagli altri componenti eletti nei rispettivi comitati territoriali nel numero stabilito dalla Assemblea.

Il Consiglio uscente, l'anno prima della deliberazione relativa alla convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche, determina l'esatto numero dei consiglieri da eleggere, compreso fra 13 e 19.

Il Consiglio uscente, nel deliberare la convocazione dell'Assemblea, determina l'esatto numero dei Consiglieri da eleggere.

Il Consiglio deve comprendere almeno un componente e non più di tre componenti per ogni Comitato Territoriale; da tali limiti sono esclusi il Presidente e il Presidente Onorario.

Non sono eleggibili i Soci verso i quali siano in atto al momento della elezione provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per qualsivoglia ragione, si deve procedere alla reintegrazione del Consiglio, con la nomina del primo dei non eletti dello stesso Comitato Territoriale cui apparteneva il Consigliere uscente.

 
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